La fatturazione e la contabilità sono i pilastri ed elementi fondamentali per la gestione di ogni attività.
Tuttavia, a causa della legislazione molto complessa, queste materie risultano spesso oscure e poco chiare chee creano molti dubbi e inducono a commettere errori.
Se hai clienti al di fuori dei confini nazionali o acquisti un prodotto o servizio da un fornitore estero devi seguire delle regole diverse.
Oggi approfondiamo questo argomento per cercare di darti una mano e rispondere almeno ad alcune delle domande che potresti avere.
Transazioni europee e VIES
L’articolo 27, Dl 78/2010 prevede che chiunque voglia effettuare delle operazioni intra-europee deve registrarsi all’elenco VIES (VAT Information Exchange System) ovvero un registro dell’IVA presso l’Agenzia delle Entrate.
I titolari di Partita IVA (e che hanno accesso a Fisconline o Entratel) possono fare domanda per entrare nella lista VIES sia telematicamente che con una raccomandata, via PEC (Posta Elettronica Certificata) o a mano presso l’ufficio.
L’Agenzia delle Entrate avvia la procedura entro 30 giorni dalla domada a meno che non ci siano dei fatti che rendano impossibile l’operazione. In ogni caso caso entro 6 mesi dopo l’inserimento nell’elenco VIES, vengono effettuati maggiori controlli.
La tabella sotto riassume cosa succede come si effettua il pagamento dell’IVA se il committente è italiano o estero:
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Quando sono effettive le operazioni?
La data in cui le transazioni diventano effettive è fondamentale.
Per questa ragione è importante che la validità delle operazioni sia chiara ad entrambe le parti.
Secondo l’articolo 6, comma 6, Dpr 633/1972 sono considerate effettive alla data di maturazione dei corrispettivi che non sempre corrisponde con la data di pagamento.
Per operazioni che hanno un'unica operazione, la data di esecuzione è quella da considerare mentre per quelle che durano per un certo numero di anni devi riferirti alla maturazione dei corrispettivi.
Nel caso in cui venga effettuato un pagamento prima che l’operazione sia effettiva, si considera la data del pagamento per l’ammontare dovuto.
Per prestazioni con durata di uno o più anni, se non vengono effettuati dei pagamenti parziali le transazioni vengono risolte alla fine di ogni anno.
Cosa devi fare se sei committente?
Secondo l'articolo 17, comma 2, Dpr 633/1092 in seguito alle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità, come committente hai una serie di obblighi da ottemperare:
- dare un numero univoco alla fattura e riportare i valori dell'imponibile e dell'ammontare IVA in euro (se in valuta estera)
- annotare la fattura riportando i correspettivi in valuta estera entro il 15 del mese seguente (non nel registro IVA vendite)
- registrare la fattura nel registro IVA acquisti (per beneficiare delle detrazioni) in un periodo compreso tra il momento in cui è possibile effettuare la detrazione e il termine di questo periodo
- creare un'autofattura entro il giorno 15 del mese seguente e registrarla.
Eccezioni alla regola
Ci sono delle situazioni speciali in cui il tipo di transazione prevede dei trattamenti diversi:
- Nel caso in cui committente e fornitore non siano d'accordo sullo stato di sviluppo dell'operazione si ricorre ai documenti in possesso delle parti e ai corrispettivi.
- Se non è possibile stabilire l'ammontare dei corrispettivi perchè dipende da fattori che non sono ancora reali si aspetta che le condizioni si realizzino.
- Per transazioni che durano per un certo numero di anni, l'IVA va pagata alla fine dell'anno
- Per particolari rapporti che richiedono un lungo periodo di tempo e per cui si richiedono pagamenti a determinati momenti di sviluppo, l'operazione viene considerata completa quando viene emessa la fattura.