L'approvazione e la pubblicazione del Jobs Act introduce dei cambiamenti all'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e ai contratti a tempo indeterminato tanto cari a molti italiani.
Le nuove regole sono nate per dare una maggiore flessibilità agli accordi lavorativi e incentivare le assunzioni a lungo termine.
Tuttavia, queste previsioni hanno degli svantaggi in termini di protezione e reinserimento nel posto di occupazione in caso di licenziamento.
Contratti a tutele crescenti e diritto di reintegro per licenziamento ingiusto
Fino all'emanazione del Jobs Act, a tutti i lavoratori veniva garantito il reintegro a lavoro nel caso in cui venisse riconosciuta l'illegittimità del provvedimento.
Questo è ora possibile solo per i casi di licenziamento discriminatorio o nullo.
Per i licenziamenti economici o disciplinari, se il giudice stabilisce che la richiesta del datore di lavoro è valida, questi deve pagare un risarcimento economico che va da 4 a 24 mensilità (2 per ogni anno nell'azienda).
In ogni caso il giudice è chiamato a decidere solo sull'esistenza dei termini del licenziamento e non sull'adeguatezza del provvedimento.
Il lavoratore viene reintegrato nel caso in cui non ci siano le condizioni per il licenziamento e il datore di lavoro deve dare al lavoratore il salario che avrebbe percepito nel periodo in cui è stato sospeso dal lavoro meno eventuali guadagni accumulati per altre prestazioni nello stesso periodo di tempo e considerato quello che avrebbe potuto ricevere se avesse accettato un'altra offerta di lavoro.
I termini appena descritti sono ridotti per aziende di piccola dimensione.
A quali contratti vengono applicate le nuove regole?
Questi provvedimenti sono validi per tutti coloro che sono stati assunti a partire dal 1 gennaio 2015, mentre tutti gli altri ne rimangono esclusi.
Un'eccezione è costituita dalle aziende con più di 15 impiegati in cui il nuovo regolamento viene esteso a tutto il personale.
È possibile applicare l'articolo 18 ai nuovi contratti?
Come regola generale sono effettivi i contratti a tutele crescenti ma individualmente le due parti possono optare per dei termini più favorevoli.
Le previsioni possono riguardare tanto i risarcimenti economici, la durata minima del contratto oppure un trattamento diverso da quello predefinito.