L'IVA è l'imposta sul valore aggiunto che viene applicata al valore aggiunto creato nello scambio di beni o servizi.
Solitamente questo valore è riportato come aliquota che viene applicata a uno o più beni o servizi e come importo cumulativo che viene sommato all'imponibile per determinare il totale.
Tuttavia, ci sono dei casi in cui questa imposta non deve essere applicata nel modello di fattura.
1. Fattura in reverse charge per operazioni intracomunitarie
Se vendi un prodotto o presti un servizio per un cliente di un altro Paese comunitario non devi indicare l'IVA in fattura poichè l'operazione non è imponibile In Italia ma nel Paese del tuo cliente.
La tua fattura dovrà essere in una lingua che il tuo cliente comprende e devi includere il riferimento alla normativa del reverse charge art.17, comma 6, lettera a-ter, DPR 633/1972 imposta a carico del destinatario.
2. Fattura in reverse charge come previsto dalla normativa
Secondo le leggi vigenti, le seguenti prestazioni devono essere fatturate senza IVA:
- appalti e subappalti nel settore edile
- provvigioni degli intermediari delle agenzie di viaggio
- pulizia degli edifici
- installazione di impianti
Il riferimento da riportare è lo stesso che nel caso precedente: reverse charge art.17, comma 6, lettera a-ter, DPR 633/1972 imposta a carico del destinatario.
3. Fattura in regime forfettario
Se sei nel regime forfettario, la tua fattura non deve includere l'IVA ma fare riferimento alla legge del regime a cui aderisci: "Operazione in franchigia da IVA ai sensi della Legge 190 del 23 dicembre 2014 art.1 commi da 54 a 89".
Inoltre, poichè non applichi l'IVA devi apporre una marca da bollo da 2 euro se l'importo supera i 77,47 euro.