La fattura differita costituisce un'eccezione alle normali regole di fatturazione che prevedono che la fattura venga emessa nel momento in cui i beni vengono ceduti o i servizi prestati.
Questa opzione rimane valida con l'introduzione dell'obbligo di fattura elettronica? Il team del programma di fatture Debitoor ti viene in aiuto.
Fatture differite per fattura elettronica
La fattura differita prevede la fatturazione entro il 15 del mese succesivo alla data in cui la transazione si verifica, a condizione che vengano emessi altri documenti che includano le informazioni relative alla transazione come una fattura proforma o un avviso di parcella nel caso in cui si tratti di servizi o un DDT nel caso in cui siano stati consegnati dei beni.
L'opzione di fattura differita prevista dall'art. 21, comma 4 del DPR 633/1972 rimane valida anche in ambito di fatturazione elettronica con le stesse regole e requisiti previsti prima dell'introduzione di questo obbligo con la presentazione dei documenti specificati sopra.
Al momento della compilazione della fattura elettronica, dovrai fare riferimento ai documenti precedentemente emessi.
Ai fini della liquidazione periodica IVA e per quanto riguarda l'esigibilità IVA, la fattura si considera rilevante nel mese in cui si considera effettuata l'operazione e non quello in cui viene emessa la fattura differita.
Esempio di fattura elettronica differita
Poniamo il caso che debba emettere fattura differita per una vendita di beni o prestazione di servizi avvenuta il 20 febbraio.
In questa data devi emettere un DDT (o documento equivalente) per i beni o una fattura proforma per la prestazione di servizi.
Creare e inviare la fattura elettronica (e quindi inviarla al SdI per emetterla) nel giorno 10 marzo (e con questa data di emissione) per poter avere abbastanza tempo di emettere la fattura entro il 15 e avendo abbastanza tempo di correggere eventuali errori rilevati in fase di controllo dal SdI.
La fattura rientra nella liquidazione IVA di febbraio, mese in cui la relativa IVA è esigibile.