Il 1 luglio 2019 segna una data importante per la fatturazione elettronica poichè a partire da questa data termina il periodo di grazia concesso ai contribuenti per i primi 6 mesi di utilizzo del nuovo sistema di fatturazione e la riduzione delle sanzioni.
La circolare n.14/E del 17 giugno 2019 dell'Agenzia delle Entrate include alcuni chiarimenti in materia di sanzioni.
Vediamoli insieme nel blog del programma per fattura elettronica Debitoor.
Sanzioni per fattura elettronica
Come visto nell'articolo Fattura elettronica e data di emissione, la circolare citata sopra ha precisato che la fattura elettronica deve essere inviata entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione.
Nel caso in cui la data venga superata, si incorre in sanzioni (senza alcuna riduzione come era possibile nei primi 6 mesi) poichè la fattura non si considera emessa.
Le sanzioni applicabili per la mancata emissione della fattura elettronica vanno dal 90 al 180% dell'IVA dovuta per le operazioni.
Le sanzioni sono applicabili anche ai committenti che non hanno ricevuto fattura e non hanno fatto nulla per regolarizzare l'operazione. Nel caso in cui non abbia ricevuto fattura elettronica dal tuo fornitore, per evitare di incorrere in sanzioni, devi emettere un'autofattura con codice TD20 come tipo di documento riportando tutti i dettagli dell'operazione.
Nel caso di controlli, le sanzioni applicabili sono pari al 100% dell'imposta con un importo minimo di 250 euro e massimo di 2.000 euro.
I termini di emissione di fattura differita, nei casi previsti dalla legge, rimango sostanzialmente invariati.
Sanzioni per prestazioni verso l'estero
La Legge prevede che tutte le operazioni effettuate verso clienti non residenti in Italia (indipendentemente dal fatto che siano stabiliti in un Paese dell'Unione Europea o extra-UE) vengano dichiarate attraverso l'esterometro entro l'ultimo giorno del mese seguente alla data del documento emesso per certificare l'operazione.
Le sanzioni applicabili in caso di mancata o tardiva presentazione dell'esterometro sono le seguenti:
- 2 euro per ogni fattura, per un totale massimo di 1.000 per trimestre
- 1 euro per fattura con un totale massimo di 500 euro per trimestre nel caso in cui la fattura elettronica sia stata inviata entro 15 giorni dal termine ultimo di invio
Per le operazioni attive, è possibile essere esonerati dalla presentazione di questo documento, compilando una fattura elettronica estero che consiste nella trasmissione dei dati delle fatture emesse a soggetti esteri in formato elettronico, ovvero in XML, al Sistema di Interscambio all'Agenzia delle Entrate.
Con questa modalità, infatti, l'Agenzia delle Entrate acquisisce le informazioni delle transazioni e non è necessario presentare una dichiarazione con le medesime informazioni.